1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata di un terzo, se da siffatta condotta del colpevole deriva:
1) danno alla donna in stato di gravidanza;
2) danno al feto, in maniera diretta o indiretta;
3) contagio di malattie gravi o gravissime;
4) gravidanza;
5) sindrome post traumatica da stress».